Le armi multicalibro

armi multicalibro

È bene tenere presenti le questioni giuridiche e pratiche sollevate dalle armi multicalibro. La questione che andremo brevemente a inquadrare e trattare non solo interessa i cacciatori, ma assume una duplice veste, connessa al modo di intendere un’arma “multicalibro”.

Tale caratteristica può essere infatti intrinseca e inscindibile dell’arma lunga, e in linguaggio tecnico si parla in questi casi di fucili combinati a due o più canne. La loro caratteristica più interessante è quella di combinare una o due canne ad anima liscia (di solito calibro 12 o 20) con una o due canne rigate. Nella concezione più semplice avremo due canne lisce abbinate a una rigata, che potrà essere di vario calibro, con una predilezione per i calibri intermedi dalla traiettoria piuttosto tesa e con buone doti di balistica terminale. Nulla vieta però che ci siano due canne rigate che potranno anche non essere del medesimo calibro, e notoriamente i grandi armaioli mitteleuropei si sono lanciati in ardite interpretazione sul tema, fino ad arrivare al fucile a quattro canne (vierling), vero esercizio di arte armiera, non so quanto utile nella pratica venatoria comune.

Come è intuibile, queste armi andranno trattate sotto i profili dell’acquisto, detenzione e custodia al pari di qualsiasi arma da fuoco per uso caccia – e anche le più recenti modifiche legislative, come il dl 104/2018, nulla hanno cambiato. Sotto il profilo dell’utilizzo, invece, occorrerà rammentare il divieto di cacciare con armi a canna rigata in alcuni ambiti, ma se non si portano con sé munizioni per la canna rigata non credo che questo possa significare il divieto assoluto di adibire il combinato alla stregua della doppietta o del sovrapposto, usando le sole canne ad anima liscia. Problematiche differenti invece quando la caratteristica multicalibro è riferita all’arma lunga (carabina a canna rigata) con tubo rigato intercambiabile con altri di calibro differente. La prima cosa da rammentare, credo sia nota a tutti, è che la canna finita costituisce parte essenziale d’arma, e anche qui il recepimento della direttiva europea per il controllo delle armi è concorde.

Di conseguenza queste canne supplementari portano i segni distintivi propri delle parti d’arma, come l’indicazione di fabbricante, calibro e matricola, e dovranno essere denunciate entro il termine usuale di 72 ore dalla loro materiale disponibilità. In denuncia di detenzione sui modelli in uso alle forze dell’ordine c’è di solito un campo dedicato, dove si indicheranno le caratteristiche della parte d’arma volte a identificarla in modo univoco. Si ritiene che anche per essa, al pari che per le armi complete, sia possibile le denuncia con modalità telematica. Quindi faremo annotare su nostri moduli l’avvenuto acquisto di una o più canne rigate in calibro X o Y con le loro matricole; si rammenta altresì che tali parti d’arma non fanno cumulo con le varie tipologie di armi, e non sono al momento previste limitazioni numeriche. È dunque possibile detenere una sola carabina con dieci canne intercambiabili di vario calibro – senza alcun problema e senza pregiudicare in alcun modo una futura detenzione di altre armi comuni da sparo (fino a tre) e armi classificate per uso sportivo (fino a dodici).

Un occhio in più

Le canne vanno custodite con le medesime modalità, e soprattutto con lo stesso grado di diligenza delle armi da fuoco; non lasciate, come è successo, una o più canne nell’armadio dei vestiti o sotto il letto, perché in caso di controllo rischiate il sequestro e la perdita di armi e licenze. Come si concilia (ipoteticamente) l’acquisto di una canna per la nostra carabina multicalibro che non sia in calibro venatorio? Credo sia una eventualità piuttosto inconsueta, ma tecnicamente è possibile avere una conversione per calibro anulare da sparare in una carabina da caccia (un classico .22 LR, che non è sicuramente da caccia). Non si deve fare l’errore di confondere possibilità di acquisto e detenzione con possibilità di uso a caccia: il primo è ammesso, il secondo è senz’altro escluso. Nulla vieta di montare la conversone in calibro ventidue per allenarci con poca spesa sulle linee dei 50 o 100 metri di un poligono. In fondo è il principio che da circa un secolo vige nei trainer militari: dare modo di prendere confidenza con il sistema d’arma, e allenarsi comodamente usando un fucile identico a quello di ordinanza ma di piccolo calibro, che sviluppa peraltro una notevole precisione su distanze consone. È possibile portare con sé una o più canne di conversione durante l’uscita venatoria? Non rinvengo motivazioni giuridiche per fornire una risposta negativa; ci si dovrà solo adeguare alle regole particolari, che hanno sempre la precedenza su quelle generali, circa l’impiego (o il non impiego) di determinati calibri. I moderni sistemi d’arma consentono il cambio del calibro anche sul campo, con ingegnosi sistemi di chiusura e serraggio fatti in modo da non consentire lo smarrimento di minuterie o parti. Anche l’headspace viene regolato alla perfezione; l’unico accorgimento è la taratura del cannocchiale per il nuovo calibro – se l’ottica è installata sulla carabina, altrimenti ne serve una per ogni canna. Da prove eseguite è emerso che l’accorto utilizzo di alcuni tipi di ottica con torretta balistica, con riferimenti impostabili a piacere, può superare anche questo limite.

Con quattro riferimenti sulle torrette potremo avere gli zero a 100 e a 300 metri per due differenti calibri (!) con una precisione più che sufficiente per ingaggiare con tranquillità il selvatico, senza necessità di operare altri aggiustamenti.