In armi in area protetta non tabellata: la sentenza della Cassazione

In armi in area protetta non tabellata: cartello che indica il divieto di caccia
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Se la cartografia della zona è disponibile online, è sanzionabile chi entra in armi in un’area protetta non tabellata.

Per non essere sanzionato chi entra in armi in un’area protetta non tabellata deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge; e non può averlo fatto se non ha consultato la cartografia della zona pubblicata online sul sito della Regione. È per questa ragione che la terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso di due cacciatori siciliani (sentenza 27466/2022) confermando il sequestro di fucili e munizioni (non però di foderi e zaino che non c’entrano niente col reato). I due si trovavano in atteggiamento di caccia in un’area protetta in cui è vietata anche l’introduzione di armi e munizioni; e il reato si ritiene commesso anche solo con la presenza in armi non autorizzata, pur senza abbattimento della selvaggina.

La tabellazione consente di presumere la conoscenza del divieto; in sua assenza si deve dimostrare che il divieto possa essere conosciuto altrimenti; e la cartografia pubblicata online è sufficiente, visto che sui cacciatori grava l’obbligo d’informarsi sulla zona in cui andranno a cacciare. Non averci mai cacciato o essere residenti lontano non è una giustificazione né un’attenuante.

Per la Cassazione la legge regionale può prevedere che una tabellazione assente o irregolare escluda l’applicazione delle sanzioni; ma ciò vale solo per le sanzioni amministrative (= contravvenzioni), non per quelle penali sulle quali lo Stato detiene la potestà esclusiva.

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