Può essere utile riepilogare i punti chiave del testo con cui la maggioranza intende procedere alla riforma della legge 157/92.
Sono diciotto gli articoli del testo col quale la maggioranza (il ddl lo hanno firmato Lucio Malan, Massimiliano Romeo e Maurizio Gasparri, capigruppo rispettivamente di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia al Senato, e Giorgio Salvitti, vicecapogruppo di Noi moderati) intende procedere alla riforma della legge 157/92, la legge quadro sulla caccia; può essere utile riepilogare i punti chiave divisi per argomenti.
Caccia alla migratoria
- Saltano i limiti numerici all’utilizzo di richiami vivi nati e allevati in cattività.
- Si circoscrive alla compravendita il divieto di cedere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi.
- Restano sette le specie impiegabili come richiami vivi (allodola, cesena, colombaccio, merlo, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello).
- Non si possono considerare fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati, al colombaccio, alla migratoria senza richiami vivi e quelli nelle aziende faunistico-venatorie.
Calendari venatori e forme di caccia
- Salta l’obbligo di motivare i passaggi in cui il calendario venatorio si discosta dal parere dell’Ispra: alle Regioni sarà sufficiente citare «fonti d’informazione scientifica indicate dalla Commissione europea».
- Salta l’obbligo di conformarsi al parere dell’Ispra per estendere la caccia oltre la prima decade di febbraio.
- Salta l’obbligo d’acquisire il parere dell’Ispra per modificare (potere del presidente del consiglio) l’elenco delle specie cacciabili.
- Salta l’esclusività della forma di caccia (in zona Alpi, da appostamento fisso, tutte le altre).
- Si specifica che le prove cinofile con abbattimento non rappresentano un’azione di caccia, e che la licenza rilasciata nelle altre nazioni europee ha lo stesso valore di quella italiana.
Ungulati
- Si liberalizza l’impiego dei visori termici e digitali per la caccia di selezione agli ungulati.
- Salta il divieto di praticare la caccia in braccata sulla neve.
- Una volta concluse le operazioni di controllo del cinghiale alle quali prendono parte, imprenditori agricoli, proprietari e conduttori dei fondi possono trattenere le carcasse «a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti», purché le analisi igienico-sanitarie escludano rischi per la salute.
Caccia privata & caccia sociale
- Salta il divieto di lucro per le aziende faunistico-venatorie.
- Gli Atc possono raggiungere dimensioni provinciali, non più esclusivamente subprovinciali.
- Il comitato di gestione degli Atc può comporsi d’un massimo di venti consiglieri; può aggiungersi un rappresentante dell’Enci, designato col parere favorevole del ministero dell’Agricoltura.
- Ai conduttori dei fondi gli Atc possono riconoscere incentivi economici destinati al miglioramento degli habitat.
- Si consente la caccia nel territorio di proprietà del demanio forestale.
In montagna (non sulla spiaggia)
- Salta il divieto di caccia in prossimità dei valichi montani.
- Nascono Zone di protezione speciale in presenza di «un significativo dislivello tra il punto di valico, ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti vicini», tale da comportare «un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato» delle rotte migratorie; spetta al ministro dell’Agricoltura individuare questi valichi.
- Resta esclusa l’ipotesi di caccia in spiaggia.
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