Il Tar dell’Umbria ha respinto i due ricorsi delle associazioni venatorie, che gli chiedevano di posticipare la chiusura della caccia a tordo e beccaccia.
La clausola di salvaguardia dei calendari venatori non può entrare in vigore a stagione in corso: così Pierfrancesco Ungari, presidente della prima sezione del Tar dell’Umbria, argomenta i due decreti (sono il 4/25 e il 5/25) con cui ha respinto i ricorsi delle associazioni venatorie, contrarie alla decisione d’anticipare la chiusura della caccia al tordo e alla beccaccia.
Decidendo d’anticipare la fine della stagione il Consiglio di Stato e la giunta regionale, si legge nei decreti, si sono ispirati al principio di precauzione, «che costituisce (anche) diretta applicazione del diritto europeo», sovraordinato alla legge nazionale; la lettura proposta dalle associazioni venatorie «potrebbe sottrarsi a dubbi di irragionevolezza e incompatibilità con le norme sovraordinate soltanto nell’ipotesi in cui abbiano trovato concreta applicazione anche le altre previsioni» (pubblicazione del calendario entro il 15 giugno, rito accelerato per la discussione dei ricorsi) «rivolte a consentire che la controversia si chiuda prima dell’apertura della stagione venatoria».
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