Durante la discussione della riforma della legge sulla caccia le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento che estende a tutte le zone umide il divieto di usare munizioni in piombo.
Accolta la riformulazione proposta dal governo, per via della quale la cartografia e le tabelle «elaborate in conformità con i principi e gli obblighi del regolamento europeo Reach» hanno valore non solo indicativo, ma anche «non esaustivo», nel corso della discussione della riforma della legge sulla caccia le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento dei relatori sul divieto di usare munizioni in piombo nelle zone umide.
In assenza di modifiche di segno opposto, una volta che il ddl Malan avrà concluso il percorso in parlamento della legge 157/92 cambierà aspetto l’articolo 31: le zone umide interessate dal divieto saranno tutte, anche temporanee, non soltanto quelle riconosciute dalla Convenzione di Ramsar o che ricadono nei Siti d’interesse comunitario, nelle Zps, nelle riserve e nelle oasi di protezione.
Delle munizioni in piombo si sanzionerà non soltanto l’impiego, ma anche il semplice trasporto, equiparato al porto: salta il comma che adesso dispone di non considerare «percorso all’interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili».
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