Come il ddl Malan interviene sui richiami vivi?

Come il ddl Malan interviene sui richiami vivi
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Nel ddl Malan, che riforma la legge 157/92 e che dopo l’approvazione del Senato passa all’esame della Camera, uno dei passaggi chiave riguarda detenzione e impiego dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

Nel corso di un anno gli emendamenti si sono stratificati, situazione che rende più facile scordarsi quali sono alcuni passaggi chiave del provvedimento: nel ddl Malan, quello che riforma la legge 157/92 e che dopo l’approvazione del Senato sta per iniziare l’esame alla Camera, è centrale l’intervento sui richiami vivi per la caccia da appostamento.

Non cambiano le specie, che restano le sette (allodola, cesena, colombaccio, merlo, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello) previste dalla normativa in vigore. Cambiano però i limiti: i dieci per specie, fino a un massimo di quaranta, non sono più i richiami di cattura detenibili, ma quelli «impiegabili in contemporanea»; in parallelo, saltano i vincoli numerici all’utilizzo di richiami d’allevamento, ossia «nati e allevati in cattività».

Inoltre, la riforma introduce sia linee guida vincolanti emanate dal governo sulle caratteristiche degli anelli, sia il divieto di vendere (non si può equivocare la dicitura «cessione a titolo oneroso») uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi.

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