Caccia sui valichi montani e territorio sottoposto a tutela: due leggi alla Consulta

Caccia sui valichi montani e territorio sottoposto a tutela: tordo bottaccio sul ramo di un albero in inverno
© Jan Heida / shutterstock

Il Tar della Lombardia invia alla Consulta la legge regionale che disciplina il divieto di caccia sui valichi montani e l’articolo 10 della legge 157/92.

Non è scontato che il divieto di caccia sui valichi montani valga solo all’interno del comparto alpino a maggior tutela come invece stabilisce la legge regionale 26/93 della Lombardia che, esprimendosi sul ricorso della Lac, il Tar (sentenza 673/2022) invia davanti alla Consulta per sospetta incostituzionalità. Stessa sorte subisce l’articolo 10 (terzo comma) della legge 157/92, la legge quadro sulla caccia; può infatti essere incostituzionale l’indicazione che il territorio tutelabile si estenda in proporzioni diverse in zona Alpi (10-20%) e nel resto del Paese (20-30%).

Se i due articoli fossero dichiarati incostituzionali, scrive il Tar, nulla impedirebbe alla Regione di ampliare il numero dei valichi interessati dalle rotte dell’avifauna migratoria, sui quali vietare la caccia. Per individuarli non ci sarebbero vincoli numerici, geografici o di superficie; nel computo potrebbero dunque essere ricompresi anche Sella di Mandro e Valico di Capovalle, fuori dal comparto alpino a maggior tutela, e quelli sull’Appennino in provincia di Pavia.

Due articoli forse incostituzionali

L’articolo 10 della 157/92 è potenzialmente in contrasto con gli obiettivi complessivi della legge; si fonda infatti “su un dato quantitativo che opera a prescindere dalle peculiarità del territorio e dalle eventuali ulteriori esigenze di tutela delle specie selvatiche”. Ma non è ammissibile “un sacrificio [dell’avifauna] in ragione di un limite quantitativo massimo di territorio tutelabile”; se lo si prevede, si rischia di non poter salvaguardare a dovere le specie migratrici o modulare adeguatamente le misure di conservazione degli habitat.

Peraltro stabilire un limite più basso in zona Alpi “risulta irragionevole”: la fauna selvatica è più numerosa nelle zone meno antropizzate; pertanto prevedere minor tutela rispetto al resto del territorio “rischia di compromettere in maniera irreversibile l’equilibrio complessivo dell’ambiente”.

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