Associazioni venatorie negli Atc: la sentenza del Consiglio di Stato

Associazioni venatorie negli Atc: cacciatore di spalle con cane
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Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Federcaccia Toscana sui requisiti che disciplinano la nomina dei rappresentanti delle associazioni venatorie negli Atc.

Ove la legge impone di rispettare soltanto il criterio di rappresentatività, l’organo che effettua la nomina non ha il potere di temperarlo col requisito «del pluralismo partecipativo» già assicurato dalla presenza delle altre organizzazioni professionali: ribaltando la sentenza del Tar, la quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza 2303/2023) ha dunque deciso d’accogliere il ricorso della Federcaccia contro quanto deciso nel 2015 dalla Provincia di Siena sui rapporti numerici tra le associazioni venatorie nell’Atc di competenza.

Per essere più chiari: la legge regionale della Toscana prevede che, salvo intese, dei dieci totali i tre posti che spettano alle associazioni venatorie (ce ne sono poi tre per gli agricoltori; due per gli ambientalisti; due per i politici) siano ripartiti secondo il criterio di rappresentatività sul territorio; e la rappresentatività è espressa dal numero d’iscritti. Nel 2015 a Siena la Federcaccia rappresentava il 54% dei cacciatori; l’Arcicaccia il 39%; la Libera Caccia il 7%. La Provincia di Siena aveva deciso d’assegnare un posto a testa; ma facendo così non ha seguito la legge che impone soltanto di rispettare la rappresentatività effettiva delle associazioni sul territorio; una scelta diversa basata sul pluralismo è dunque facilmente impugnabile.

Per essere ancora più chiari: due associazioni che rappresentano rispettivamente il 54% e il 7% dei cacciatori su quel territorio non possono esprimere lo stesso numero di consiglieri nel comitato di gestione dell’Atc.

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