Divieto di caccia in fondo privato, la sentenza

Divieto di caccia in fondo privato: cacciatore in alta visibilità con fucile in mano
© Mountains Hunter / shutterstock

Il Consiglio di Stato chiarisce quali siano i soggetti titolati a richiedere l’imposizione del divieto di caccia in un fondo privato.

Introduce una deroga a un provvedimento generale, pertanto ammette solo letture rigide: il divieto di caccia in un fondo privato può essere chiesto solo dal proprietario o dal conduttore. Non ne hanno diritto altre figure. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato accogliendo in parte l’appello dell’Associazione cacciatori trentini contro una delibera della Provincia autonoma e la successiva sentenza del Tar (2011). Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che cosa sia la conduzione di un fondo, “non molto oltre i casi tipici della […] locazione [o del] comodato”.

Dalla sentenza si apprende anche che, in caso di proroga del piano faunistico-venatorio, si riapre la finestra nella quale proprietari e conduttori dei fondi possano richiedere il divieto di caccia. Visto che del piano si può concepire una sorta di dinamicità (“può essere rinnovato tal quale anche più di una volta oltre la sua originaria prima scadenza”), deve simmetricamente valere lo stesso anche per ciò che gli ruota attorno come la riapertura dei termini. Tante volte quante le proroghe del piano.

Il Consiglio di Stato ribadisce anche che per l’eventuale divieto di caccia niente rilevano le dimensioni del fondo. Se ne esistono i presupposti, il divieto è legittimo a prescindere dalle dimensioni dell’area.

In breve

Solo proprietari o conduttori (locatari o comodatari) dei fondi possono richiedere l’imposizione del divieto di caccia.

La legge

“Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che […] è esaminata entro sessanta giorni”.

(legge 157/92, terzo comma dell’articolo 15)

“Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”.

(articolo 842 del codice civile)

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