Davvero la riforma della legge 157/92 favorisce la caccia privata?

Davvero la riforma della legge 15792 favorisce la caccia privata
© Vincenzo Frascino / Caccia Magazine

Anche se in alcuni passaggi favorisce la caccia privata, la riforma della legge 157/92 promossa dalle forze politiche di maggioranza non mette a rischio la caccia sociale.

Alle critiche consuete sono immuni, sanno che così si sviluppa il solito gioco politico; ma a chi da sinistra sostiene che la riforma della legge 157/92 favorisca la caccia privata a scapito della caccia sociale i cacciatori, ed è comprensibile, prestano ascolto.

In effetti, ed è normale attenderselo da una maggioranza di centrodestra, ben sei passaggi danno alla riforma un profilo chiaro: il più evidente coincide con l’abolizione del divieto di lucro per le aziende faunistico-venatorie (1), nelle quali si propone che non esistano appostamenti fissi, solo temporanei (2); se ci s’aggiungono la possibilità di convertire le aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie (3), nelle quali si potrà estendere la stagione di caccia anche al di fuori del calendario «previa acquisizione d’una valutazione d’incidenza favorevole» (4), la durata decennale delle concessioni, rinnovabili (5), e l’assegnazione delle carcasse di cinghiale ai proprietari dei fondi che hanno partecipato alle operazioni di controllo (6), s’intravede trasparente l’orientamento senza bisogno d’andare a fondo.

Contrappesi efficaci

Eppure non basta per ritenere che questa riforma, che peraltro è giusto una prima bozza, favorisca la caccia privata e penalizzi la caccia sociale. Non basta perché i contrappesi sono efficaci: resterà la medesima la superficie destinata alle aziende (massimo 15%) e quella da proteggere (20-30% tranne che in zona Alpi, dove scende al 10-20%; entro un anno le amministrazioni regionali dovranno produrre una relazione sul rispetto dei termini, e in caso d’inadempienza il governo potrà esercitare il potere sostitutivo); da meno che provinciali, gli Atc potranno raggiungere dimensioni provinciali; e sparirà l’obbligo di scegliere in via esclusiva la forma di caccia (in zona Alpi, da appostamento fisso, vagante).

È soprattutto in ciò che manca che si rintraccia l’assenza di rischi per la caccia sociale: nessuno della maggioranza ha intenzione di toccare l’articolo 842 del codice civile, quello che ai cacciatori consente l’accesso ai fondi privati; è questo, messo in discussione semmai dalle associazioni animaliste (a loro si deve la proposta di legge popolare finalizzata ad abrogarlo qualora restasse inattuato il proposito di vietare completamente la caccia), il fondamento della caccia sociale in Italia.

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