Annotazione sul tesserino venatorio, la sentenza della Corte costituzionale

Annotazione sul tesserino venatorio, la sentenza della Corte costituzionale

Nei casi in cui l’abbattimento non sia certo, l’annotazione sul tesserino venatorio può essere rimandata agli istanti successivi al recupero.

L’annotazione sul tesserino venatorio deve seguire immediatamente l’abbattimento tranne che nelle circostanze in cui se ne possa aver certezza solo al momento del recupero, “anche a opera di terzi”; in questo caso se le leggi regionali lo consentono può essere posticipata finché non si sia recuperato il selvatico. Lo ha stabilito la Corte costituzionale (sentenza 126/2022) respingendo il ricorso del governo contro l’articolo 13 della legge regionale lombarda 8/2021, prima legge di revisione ordinamentale, che modifica la legge 26/93 limitatamente alla sola migratoria.

Consentire l’annotazione “dopo l’abbattimento o l’avvenuto recupero” non abbassa la soglia di protezione della fauna stabilita dalla legge statale. La chiave è la congiunzione disgiuntiva che, a differenza della legge cancellata dalla Consulta nel 2019 (lì si leggeva “dopo l’abbattimento e l’avvenuto recupero”), circoscrive l’annotazione posticipata soltanto ai casi in cui non vi sia certezza dell’abbattimento.

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