Anelli per richiami vivi, la sentenza della Consulta

Anelli per richiami vivi, due tordi sasselli su un ramo
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La Corte costituzionale respinge il ricorso del governo contro la legge della Lombardia che consente di utilizzare materiali plastici per gli anelli per richiami vivi; altri due passaggi sono però illegittimi.

Non solo in metallo, gli anelli per richiami vivi possono essere realizzati anche in materiale plastico “o altro idoneo” a patto che siano inamovibili e presentino la numerazione stampigliata; lo ha deciso la Corte costituzionale respingendo il ricorso del governo contro l’articolo 17 della legge regionale lombarda 8/2021, della quale ha salvato anche il passaggio sull’annotazione posposta al recupero. Trattando degli anelli, la legge 157/92 non prescrive il tipo di materiale da impiegare ma si limita a indicare i requisiti cui devono conformarsi (inamovibilità, numerazione); sono poi le Regioni a decidere quale procedura adottare perché siano rispettati.

Ha dunque torto il governo a ritenere che il materiale plastico “potrebbe essere allargato e modificato facilmente, consentendo di applicare al tarso di un soggetto di cattura anellini deformati e utilizzabili in modo illegale”; che “non offra le garanzie del metallo [perché] è soggetto a deformarsi nel tempo”; e che consentirebbe “anche la modifica della stampigliatura dei dati dell’allevatore, dell’anno di nascita, del soggetto e del numero progressivo”.

Due articoli incostituzionali

È però fondato il ricorso sul comma che ha soppresso la banca dati regionale dei richiami vivi per la caccia da appostamento; eliminandola la Lombardia ha rimosso uno strumento di tutela della fauna non sostituendolo con un altro idoneo e dunque violando la normativa europea. La sua istituzione era infatti legata a una censura della Commissione europea che nel 2014 aveva fatto sapere che “sarebbe potuta risultare utile a consentire controlli più penetranti sul numero degli esemplari detenuti dai cacciatori, sulle dimensioni complessive del fenomeno e quindi anche sul rispetto delle rigide condizioni cui [la direttiva Uccelli] subordina la cattura in deroga”. Bisogna dunque ricostruirla.

La Corte costituzionale cancella anche l’articolo 25 che prevedeva che gli agenti di vigilanza potessero verificare soltanto la presenza dell’anello, non la sua inamovibilità e nemmeno la numerazione. Ma cacciare con un richiamo senza anello configura la fattispecie di caccia con mezzi vietati, sulla quale le leggi regionali non possono ridurre i poteri degli agenti di vigilanza.

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