Sentenza del Tar sul calendario venatorio della Liguria

calendario venatorio della Liguria: tordo bottaccio in una zona umida
© Joop Zandbergen

Il calendario venatorio della Liguria cambia volto: il Tar si è espresso sul ricorso delle associazioni ambientaliste.

Meno giornate per la cesena, anticipo della chiusura a tordo bottaccio e avifauna acquatica, divieto di caccia a moretta, moriglione e pavoncella, no agli appostamenti a meno di 500 metri dalle zone umide: il Tar riscrive il calendario venatorio della Liguria. Il tribunale ha infatti accolto in molti punti il ricorso presentato da Lac, Enpa, Wwf e Lav.

Come cambia il calendario venatorio della Liguria

Dimezzate innanzitutto le due giornate aggiuntive di caccia alla cesena nei mesi di ottobre e novembre. Va meglio a chi caccia tordo bottaccio, colombaccio e merlo: no al ricorso delle associazioni ambientaliste, l’integrazione rimane intatta. In questo caso è infatti lecito discostarsi dal parere Ispra, lo giustificano le statistiche comparative delle stagioni precedenti.

Il Tar ordina poi di anticipare la chiusura della caccia allo stesso tordo bottaccio e a germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, porciglione, frullino e beccaccino. La caccia finirà dunque il 20 gennaio, non più il 31. E se per il tordo bottaccio i key concept in vigore fanno coincidere l’ultima decade col periodo della migrazione prenuziale, per l’avifauna acquatica si parla di “esigenze di tutela di tutta la comunità ornitica delle zone umide”.

No alla caccia a moretta (Aythya fuligula), confondibile con la moretta tabaccata (Aythya nyroca) che versa in uno stato di conservazione critico, moriglione e pavoncella. La Regione deve conformarsi alle indicazioni del ministero dell’Ambiente.

Niente da dire invece sul cinghiale: ok il trimestre compreso tra il 6 ottobre e il 6 gennaio.

Infine, il Tar riformula il calendario venatorio della Liguria vietando sempre gli appostamenti a meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli acquatici. È infatti necessario fornire “adeguata tutela alle specie di uccelli acquatici particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia”.

La critica alle associazioni ambientaliste: il Tar sulla leale collaborazione

Ma il Tar ne ha anche per le associazioni ambientaliste. Due i richiami, peraltro molto duri, nelle considerazioni preliminari: la leale collaborazione tra le parti richiede che i ricorsi non siano presentati alla vigilia dell’apertura, o nel pieno della stagione di caccia, visto che i calendari venatori sono approvati con congruo anticipo. La documentazione presentata non deve inoltre eccedere i limiti di lunghezza previsti, tanto più se è necessario fare in fretta.

È l’ultima volta, avverte il Tar. Qualora l’impugnazione si ripeta anche nelle prossime stagioni venatorie, il tribunale “provvederà a fissare l’udienza cautelare e quella di merito secondo i termini ordinari di legge”. Pertanto “le censure […] rischierebbero di essere vanificate, a causa del ritardo nell’impugnazione da parte delle associazioni protezionistiche, almeno fino alla celebrazione della domanda cautelare”. Allo stesso modo, a meno di deroga esplicitamente concessa, il Tar “non esaminerà più […] le censure formulate oltre i limiti” di legge.