Ribaltata decisione del Tar sul Comprensorio alpino Prealpi comasche

Ribaltata decisione del Tar sul Comprensorio alpino Prealpi comasche
© Ivan Yeudashenka / shutterstock

Non c’era incompatibilità: il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza con cui un anno fa il Tar della Lombardia aveva annullato la nomina del comitato di gestione del Comprensorio alpino Prealpi comasche.

Il divieto vale soltanto per i consiglieri in carica al momento del commissariamento o che con le loro dimissioni in blocco il commissariamento l’hanno reso necessario, non per coloro che all’inizio facevano parte dell’organo ma che avevano già lasciato in precedenza, neppure se le sigle di cui erano espressione non avevano indicato i loro sostituti: è questo il nucleo della sentenza (4636/26) con la quale la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Livio De Angeli, Irvin Pesenti, Luca Pirovini, Stefano Zerboni (Federcaccia) e Alessandro Faggi (Cai), rappresentati dall’avvocato Lorenzo Bertacchi, e ribaltato la decisione con cui il Tar della Lombardia aveva annullato la nomina del comitato di gestione del Comprensorio alpino Prealpi comasche.

La normativa sull’incompatibilità si estende all’interno di un perimetro chiaro, dal quale il meccanismo in parte preventivo e in parte sanzionatorio non consente di uscire «in via analogica o estensiva»: la legge regionale 26/93, infatti, si fonda sulla presunzione che ai consiglieri in carica al momento del commissariamento «sia ascrivibile il mancato funzionamento dell’organo», e che dunque sia necessario evitare che costoro «possano creare ulteriori danni». È chiaro che questa previsione non è applicabile a chi era in carica all’inizio della consiliatura ma aveva lasciato prima che la maggioranza degli altri consiglieri si dimettesse in blocco, mossa che rende impossibile il funzionamento regolare del comitato di gestione.

Non perdere le ultime notizie di caccia e i test di ottichearmi e munizioni sul portale web di Caccia Magazine.