Errori e tolleranze nel prelievo selettivo

prelievo selettivo
© Fabrizio Annechini

La corretta individuazione dell’esemplare da abbattere, per quanto fondamentale, non è sempre facile. Commettere un errore di valutazione non è pertanto una cosa rara: se da una parte si deve evitare che ciò possa diventare normale, dall’altra il cacciatore non deve essere punito in modo troppo rigido.

Alla base della caccia di selezione ci sta la determinazione del sesso e soprattutto della classe d’età del selvatico assegnato.

Rispetto alle altre pratiche venatorie, la caccia a cervidi e bovidi risulta infatti organizzata sulla base di specifici piani di abbattimento, predisposti sulla base dei censimenti faunistici. In quest’ottica diventa quindi importante il rispetto del piano assegnato col prelievo dei singoli selvatici previsti: proprio per ovviare a questa prioritaria esigenza, nel tempo le amministrazioni provinciali hanno investito nella formazione e nell’abilitazione di un adeguato numero di cacciatori fornendo loro, attraverso specifici corsi accompagnati da esami finali, le necessarie conoscenze per la corretta scelta del selvatico da prelevare.

Tuttavia la corretta individuazione dell’esemplare da abbattere non è sempre facile a causa delle condizioni ambientali non sempre favorevoli, del periodo di prelievo e anche delle caratteristiche fisiche e comportamentali dell’animale, che spesso non sono distinguibili tra un sesso e l’altro e tra le diverse classi d’età. Commettere un errore di valutazione non è pertanto una cosa rara e comunque, se da una parte si deve evitare che ciò possa diventare normale, chiudendo ogni volta un occhio, dall’altra il cacciatore non deve essere punito in modo troppo rigido, perché ciò porterebbe alla sicura futura omissione della denuncia di abbattimento: infatti il cacciatore a questo punto sarebbe spinto a nascondere il selvatico, sperando di non essere preso.

Questo problema è stato affrontato in diverso modo nei molteplici contesti territoriali (province, ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini) ove viene praticata la caccia di selezione: sono previste soluzioni che, in linea generale, hanno come obiettivo limitare le penalizzazioni nei confronti del cacciatore o dell’accompagnatore solo ai casi più gravi, o nei quali l’errore risulta palese e non giustificabile.

Naturalmente resta il problema della valutazione della gravità, generalmente stabilita in occasione del rilevamento dei dati biometrici presso il centro di raccolta o della valutazione annuale dei reperti, la cosiddetta valutazione trofei, per la determinazione della classe d’età. Alcune Regioni hanno previsto una casistica dettagliata di errori di valutazione tollerati, in considerazione della loro limitata gravità: spesso tuttavia questa soluzione spinge il cacciatore a indirizzare volontariamente il prelievo verso il selvatico di classe superiore (rientrante nella tolleranza), deresponsabilizzandolo nella scelta. In linea generale, viene tollerato il prelievo di selvatici di classe inferiore rispetto a quella di assegnazione o in caso di caratteristiche morfologiche proprie delle classi inferiori o comunque non ottimali per la classe di appartenenza.

Questo aspetto comunque merita un’analisi più dettagliata in ragione della complessità dei fenomeni di trasmissione dei caratteri genetici tra genitori e prole.

La casistica

Il Comprensorio alpino CA CN4 Valle Stura, in Piemonte, stabilisce che in caso di errato abbattimento, a esclusione che nel caso di prelievo sanitario, il tecnico addetto al Centro di rilevamento dati biometrici provvederà a comunicarlo al presidente del Comprensorio, che ne darà tempestiva notizia al Servizio di vigilanza della Provincia di Cuneo. Sono esclusi dalla partecipazione ai piani di prelievo i cacciatori che nella stessa stagione hanno abbattuto un selvatico non conforme a quello assegnato. L’abbattimento di una femmina con latte (fino al 15 novembre per i cervidi e fino al termine della stagione venatoria per il camoscio) comporta invece la mancata riassegnazione di selvatici subadulti e adulti con trofeo nella stagione in corso. Le medesime penalizzazioni sono previste anche negli altri Comprensori alpini del Piemonte.

Nel proprio regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, la Regione Liguria ha previsto penalizzazioni in termini di punteggio nella graduatoria di merito per l’assegnazione dei selvatici in caso di gravi errori di valutazione. Nella stessa norma ha invece dettagliatamente individuato gli errori lievi per i quali non sono previste penalizzazioni: questi riguardano una serie di casistiche, tra l’altro simili con quanto previsto in altre Regioni e che interessano capriolo, daino, camoscio e cinghiale. Tra tutte le regioni italiane, la Lombardia è senz’altro quella ove si prevede una puntuale regolamentazione del prelievo tollerato in caso di errore di abbattimento.

Nel caso di prelievo errato, al di fuori dunque della tolleranza, il cacciatore provvede ad applicare la fascetta in plastica sul selvatico abbattuto, a compilare l’apposita scheda di segnalazione (pratiche queste, tra l’altro, previste ovunque), e ad avvisare tempestivamente il presidente dell’istituto venatorio interessato e la Polizia provinciale depositando il selvatico presso il Centro di raccolta del proprio settore. Nei confronti del cacciatore è applicato il sequestro del trofeo e la specifica sanzione prevista dalla legge regionale 26/1993: qualora il cacciatore non provveda al pagamento della suddetta sanzione saranno applicate sanzioni accessorie consistenti nel risarcimento del danno e nella sospensione di giornate di caccia. In provincia di Lecco, il cacciatore responsabile dell’abbattimento perde il diritto all’abbattimento del selvatico della stessa specie, o, in subordine di specie diversa ma più vicino, per classe di sesso ed età a quello abbattuto erroneamente; in caso di recidiva nell’arco di tre anni, il cacciatore viene sospeso dall’albo dei cacciatori di selezione per un periodo massimo di tre anni.

La Provincia di Como ha previsto una complessa casistica di casi in cui il prelievo, seppure errato, non è soggetto a penalizzazione.

Nelle altre province lombarde, ora unità territoriali regionali, sono stati previsti criteri di tolleranza simili, anche se meno dettagliati. La valutazione della correttezza del piano assegnato viene effettuata in occasione della valutazione annuale; in caso di abbattimento reiterato (due volte) al di fuori della tolleranza, si procede alla sospensione dell’accompagnatore, sia nel caso che abbia effettuato il prelievo sia che abbia accompagnato un altro cacciatore. Sono previste specifiche penalità nei confronti del cacciatore che abbia effettuato abbattimenti di cervo con caratteristiche non previste dal regolamento provinciale (è un’ulteriore tutela nei confronti degli esemplari qualitativamente migliori).

Chi punire, e quanto

Nelle proprie direttive per il prelievo di selezione degli ungulati, nel precisare che costituiscono elementi tassativi non superabili di ciascun piano di abbattimento il numero complessivo di selvatici assegnati a ciascun istituto venatorio e, per i cervidi, la loro ripartizione nella classe dei maschi e in quella complessiva di femmine e piccoli, la Provincia di Verona ha stabilito che le ulteriori articolazioni del programma di prelievo rivestono carattere tecnico-gestionale: ciò comporta l’accertamento di violazione della norma, e quindi l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, solo in caso di superamento del numero o, nei cervidi, di errore di sesso. Negli altri casi si applicano eventuali penalità accessorie valutando caso per caso. Tuttavia in caso di errore di abbattimento valutato in occasione della valutazione annuale dei trofei, in caso di abbattimento non conforme per violazione degli elementi tassativi o per errore ritenuto grave, si potrà procedere all’applicazione delle eventuali penalità nei confronti dell’esperto accompagnatore e della riduzione del punteggio di merito ai fini della graduatoria degli ammessi al prelievo per la successiva stagione venatoria. Il cacciatore non potrà partecipare al prelievo nei confronti della specie oggetto di errore prima del quindicesimo giorno successivo alla data di apertura del prelievo nella successiva stagione venatoria.

Il prelievo errato verrà segnalato all’ufficio caccia che provvederà all’eventuale rimodulazione del piano assegnato. La Provincia di Vicenza ha invece previsto le tolleranze possibili alle quali devono attenersi i Comprensori alpini e gli Atc. Nel proprio regolamento interno per la caccia agli ungulati, la Riserva di caccia Pinzolo-Carisolo-Bocenago, in Provincia di Trento, ha previsto specifiche penalità nei confronti dei cacciatori che abbattono selvatici difformi a quanto previsto dal piano di prelievo e dall’avviso esposto in bacheca: a seconda della specie interessata e del sesso di appartenenza viene prevista la perdita del diritto a esercitare la caccia alla specie per una o, nei casi più gravi, tre stagioni.

L’Atc Mo3 (Emilia Romagna) ha previsto specifiche sanzioni e penalità in caso di errato abbattimento: nei casi più gravi è stabilito il rimborso del valore in euro del selvatico abbattuto, oppure la decurtazione di un selvatico di pregio nell’assegnazione della stagione successiva, mentre in quelli più lievi è prevista la segnalazione alla Commissione cervidi. Nel regolamento della provincia di Modena per la caccia di selezione al cervo appenninico è stata individuata una casistica di errori di prelievo per le quali gli Atc con proprio atto, possono stabilire i punti di penalità alla graduatoria di assegnazione e le eventuali sospensioni, con la riserva da parte della Provincia di valutare i singoli casi di infrazione accertata e di procedere all’applicazione di eventuali penalità, sino alla sospensione. Per recidiva in errore di prelievo di capriolo e daino, l’Atc MO2 ha introdotto l’applicazione della penalità consistente nella detrazione di un selvatico della medesima classe.

Nel proprio disciplinare per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovidi, la Provincia di Siena ha stabilito le diverse tipologie di errori di prelievo considerati gravi, per i quali è prevista la sospensione per il periodo di un anno dalla caccia di selezione, e di quelli considerati lievi: l’esclusione per un anno dalla caccia di selezione è prevista anche nel caso di due infrazioni lievi in due anni consecutivi. Sono considerati lievi i seguenti errori di prelievo.

Capriolo: maschio giovane al posto di maschio adulto; piccolo (maschio o femmina) al posto della femmina adulta.

Daino: piccolo al posto della femmina adulta; balestrone al posto del palancone; fusone al posto del balestrone o del palancone.

Muflone: piccolo maschio al posto del maschio di età superiore ai due anni; piccolo maschio al posto di qualsiasi femmina.

Cervo: maschio di 5-10 anni al posto del maschio di 11 anni e più; maschio di 2-4 anni al posto del maschio di 5-10 anni; maschio fusone al posto di maschio di 2-4 anni; maschio piccolo al posto di maschio fusone; femmina adulta al posto della femmina piccola e viceversa.

Tutti gli altri errori sono invece classificati come gravi, con tutte le ripercussioni sopra evidenziate.

Sempre in Toscana, l’Atc 4 Firenze Nord – Prato ha invece previsto una detrazione di 20 punti dalla graduatoria di merito per l’assegnazione dei selvatici per la stagione venatoria successiva.

Anche l’Atc Ascoli Piceno prevede detrazioni di punti dalla graduatoria: 30 punti in caso di abbattimento di maschi adulti al posto di femmine o piccoli, 10 punti in caso di abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata e di femmine al posto di maschi o piccoli.