Cacciatori e controllo faunistico, la sentenza della Corte costituzionale

cacciatori e controllo faunistico: palazzo della corte costituzionale
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Chiamata di nuovo a esprimersi sul rapporto tra cacciatori e controllo faunistico, stavolta la Consulta salva la legge regionale delle Marche.

Questione inammissibile: il mondo venatorio segna un punto pesante nel lungo duello su cacciatori e controllo faunistico. Sollevando la questione d’incostituzionalità, il Tar delle Marche non ha infatti spiegato perché consentire il controllo ai cacciatori “dotati di specifici requisiti di qualificazione [selettori appositamente formati, ndr] e che operano sotto il coordinamento del personale della Provincia […] incida in senso peggiorativo sulla tutela dell’ambiente”. E dunque la Corte costituzionale salva la legge regionale sulla caccia, la 7/1995.

Chiamato in causa dalle associazioni ambientaliste, il Tar si è limitato a citare due sentenze (217/18 sull’Abruzzo e 139/2017 sulla Liguria: allora per il web le riviste di caccia del gruppo editoriale si appoggiavano ancora ad Armi Magazine) “ritenute sostanzialmente sovrapponibili”. Ma non ha “minimamente motivato le ragioni di sovrapposizione”. Che a ben vedere non esistono, perché stavolta i cacciatori coinvolti sono “ben qualificati e coordinati dal personale di vigilanza della polizia”. Le norme censurate in passato non riguardavano cacciatori specificamente qualificati, né “era previsto il loro coordinamento e controllo da parte del personale della Provincia”.

Ecco perché l’articolo 25 della legge marchigiana sulla caccia può rimanere in vigore, perfino nella parte che introduce la caccia collettiva tra le forme di controllo dei cinghiali in sovrannumero “anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia”. Per le Marche è il secondo successo giuridico nel giro di poche ore.

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