Le commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato hanno approvato dodici emendamenti alla riforma della legge sulla caccia: ecco i dettagli.
Uno solo, e riformulato, porta la firma dei relatori Bergesio e Tubetti, che su invito del governo hanno ritirato gli altri due (del quarto, quello sulle nuove restrizioni all’impiego delle munizioni in piombo nelle zone umide, già si sa): gli altri emendamenti approvati dalle commissioni Agricoltura e Ambiente nella seduta di mercoledì mattina nascono dalle proposte di altri senatori di maggioranza.
Sul testo base sono stati dodici gli interventi: due coppie hanno lo stesso effetto, ossia rimuovere il lupo dall’elenco delle specie particolarmente protette (3.30 e 3.31) e disporre che, tranne gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, coloro che esercitano compiti di vigilanza venatoria debbano essere in possesso dell’attestato d’idoneità (16.45 e 16.46).
Interventi sulle specie cacciabili
Sono altri gli emendamenti più interessanti, a partire da quello (6.29) – attualissimo – che fa saltare il riferimento al divieto di caccia in caso d’opposizione dei proprietari o dei conduttori dei fondi; è verosimile attendersi che l’opinione pubblica si spaccherà anche sull’ampliamento delle specie cacciabili, nelle quali ora la riforma introduce (11.8) oca selvatica, piccione di città e stambecco.
Dalla discussione emerge una modifica che il mondo della caccia di selezione attendeva da anni: se il provvedimento arriverà in fondo all’iter d’approvazione, l’abilitazione rilasciata da un’amministrazione regionale sarà valida su tutto il territorio nazionale (8.40); si punta ad autorizzare anche la braccata al cinghiale sulla neve (14.26).
A maggioranza, le commissioni hanno deciso di consentire agli Atc – non però ai Comprensori alpini – di potersi estendere per tutta la provincia di competenza (addirittura tutta la regione in Sardegna), di inserire nei comitati di gestione (massimo venti consiglieri) un rappresentante dell’Enci (9.10), e di far passare da un accordo con le organizzazioni agricole la perimetrazione delle zone di ripopolamento e cattura.
Manca ancora molto
Infine, salgono le pene per il bracconaggio e per la caccia in periodi vietati (16.0.4: in caso di condanna definitiva scatta la sospensione del tesserino, fino a tre mesi), si torna a comprendere il demanio marittimo nella programmazione venatoria (6.71), si estende a 500 metri dai nuclei vegetazionali sparsi (non più «in prossimità») il raggio entro il quale autorizzare la caccia in deroga allo storno (12.0.100).
Di quelli rimasti, è l’unico – riformulato, nella prima versione non c’era il riferimento geografico – emendamento dei relatori approvato dalle commissioni in questa seduta: saltano quelli che puntavano a consolidare l’attuale composizione del comitato tecnico, sulla quale pende un ricorso alla Corte costituzionale, e a definire come agricola l’attività d’impresa delle aziende faunistico-venatorie.
Il testo ora passa all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, che dopo aver espresso i propri pareri lo restituiranno al mittente per la fine dell’esame e il mandato ai relatori.
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