Tar Abruzzo: il 20-30% è «limite minimo» di territorio sottratto alla caccia

Tar Abruzzo il 20-30% è limite minimo di territorio sottratto alla caccia
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Accogliendo il ricorso della proprietaria di un fondo, che aveva chiesto l’imposizione del divieto di caccia, il Tar dell’Abruzzo ha notificato che la percentuale di territorio che la legge riserva alla protezione della fauna è da intendersi come soglia minima.

Più che la convalida delle convinzioni «personali e morali» come ragioni legittime per chiedere l’imposizione del divieto nel fondo di proprietà – il principio è chiaro già da febbraio – la sentenza 254/26 del Tar dell’Abruzzo (sezione di Pescara), che ha accolto il ricorso di L.C. contro la Regione, pesa per un altro aspetto: ci si legge, infatti, che la quota che la normativa nazionale riserva alla protezione della fauna selvatica (tra il 20 e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale) rappresenta «un limite minimo», non «una quota massima»; da ciò è inevitabile dedurre che il restante 70% del territorio non è «inderogabilmente» aperto alla caccia.

La giurisprudenza si riferisce ai Parchi nazionali; il Tar ritiene di poter estendere questo principio, per analogia, anche all’istanza di un privato, che non vuole che i cacciatori entrino nel fondo di sua proprietà: l’amministrazione può opporsi soltanto se ritiene che il divieto contrasti con le esigenze di pianificazione faunistico-venatoria.

Nella lunga sentenza c’è un altro passaggio che fa sussultare: per il Tar l’evoluzione della normativa negli ultimi 90 anni passa dal diritto assoluto di cacciare (1939) al «divieto generale di caccia […] salvo le specifiche deroghe per specie, tempo, luogo [e carniere]».

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