Abbattimento sanitario per la salute della specie

Abbattimento sanitario

In linea generale, le istituzioni riconoscono al cacciatore la possibilità di effettuare l’abbattimento sanitario su selvatici evidentemente menomati, traumatizzati o affetti da evidenti patologie anche al di fuori del piano di abbattimento assegnato.

Spesso nella programmazione e nell’attuazione dei piani di abbattimento si fa menzione del prelievo sanitario, benché non sempre in modo corretto. In origine la caccia di selezione era una pratica indirizzata all’eliminazione degli esemplari “qualitativamente scarsi” (!), aspetto che tuttavia lascia spazio a molte osservazioni e critiche sia in relazione ai criteri di scelta adottati, sia perché la presenza di particolari caratteri, dai cacciatori definiti “anomali”, non implica in alcun modo che il selvatico che li porta sia da eliminare prima che li possa trasmettere alla progenie. La caccia di selezione nella sua accezione moderna deve invece essere intesa quale prelievo basato su un piano annuale, quantitativo e qualitativo per classi di sesso e di età, elaborato sulla base di stime periodiche di consistenza e struttura della popolazione cacciata e attuato con tecniche venatorie in grado di consentire il rispetto delle previsioni del piano.

L’approccio basato sulla convinzione di poter migliorare progressivamente la qualità di una popolazione, con attenzione soprattutto alla massa e alla conformazione dei trofei, abbattendo preferenzialmente i soggetti con caratteristiche inferiori alla media espressa dalla popolazione, ha invece mostrato una serie di limiti teorici e pratici, che ne hanno sostanzialmente decretato il fallimento.

Gli abbattimenti indirizzati ai soggetti traumatizzati e deperiti vengono pertanto classificati quali “abbattimenti, o prelievi, sanitari”; ogni Regione o Provincia ha adottato un proprio regolamento, anche con l’obiettivo di normare una materia che molto spesso lascia spazio a interpretazioni diverse, soprattutto quando il selvatico “traumatizzato / defedato” appartiene alle classi superiori, quelle più ricercate dal punto di vista venatorio.abbattimento sanitario

Caratteristiche definite

Nelle proprie linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti (2007) e in quelle per l’organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e cervidi selvatici (2012), la Regione Piemonte ha definito l’abbattimento sanitario quello rivolto a “un animale che presenti le seguenti caratteristiche:

  • segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del [selvatico] presso il centro di controllo e di cui sia accertata l’esistenza e la rilevabilità a distanza da parte di un tecnico addetto al controllo;
  • peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. Il peso medio verrà desunto dai dati biometrici riportati nel piano di programmazione per la gestione degli ungulati;
  • maschio con il palco ancora in velluto, a esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre.

Gli animali abbattuti [per motivi riconosciuti come] sanitari, a esclusione di quelli per cui sarà necessario provvedere alla distruzione della carcassa, rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti a esame veterinario da parte dell’Asl competente per territorio, per valutare l’eventuale distruzione della carcassa. I [selvatici] distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato l’abbattimento sanitario all’assegnazione di un ulteriore [selvatico], anche se in esubero rispetto al piano di prelievo”.

Nel proprio regolamento per la stagione venatoria 2018/2019 il Comprensorio alpino Ossola Nord ha altresì previsto che “nel caso in cui il veterinario Asl, preposto alla valutazione sanitaria, accertasse la commestibilità delle carni e l’assenza di rischio per la salute (umana e animale) e il cacciatore non intendesse entrare in possesso del [selvatico], le spese inerenti lo stoccaggio, il trattamento, il trasporto e l’eventuale distruzione della carcassa saranno totalmente a carico del cacciatore”.

L’abbattimento sanitario in Lombardia

La Provincia di Varese regolamenta il prelievo sanitario consentendo, durante le uscite di caccia selettiva, “l’abbattimento di [selvatici], anche al di fuori [di quelli] assegnati, limitatamente alla specie assegnata, visibilmente malati o comunque con manifestazioni cliniche attribuibili alle principali malattie infettive o infestive (es. vaste aree alopeciche, lacrimazioni purulente, dissenterie), con gravi ferite o fratture pregresse, o comunque in condizioni di grave precarietà oggettivamente condizionanti la sopravvivenza. Sul [selvatico] abbattuto il cacciatore dovrà apporre il contrassegno inamovibile in proprio possesso per poi trasportarlo al Centro di controllo, il cui responsabile ne valuterà e certificherà le condizioni, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, che provvederà al fermo cautelativo della carcassa. In caso di controversia il [selvatico] (o parti di esso ritenute interessanti) deve essere conservato, onde consentire ulteriori verifiche. In tal caso la certificazione dello stato sanitario del [selvatico] abbattuto è di esclusiva competenza della Provincia, che deve avvalersi di un medico veterinario dell’Asl provinciale”. I selvatici abbattuti per motivi sanitari non sono conteggiati ai fini del piano di abbattimento. Gli abbattimenti sanitari effettuati al di fuori del periodo venatorio selettivo possono essere effettuati solo se direttamente o sotto il controllo del personale del Nucleo faunistico della Polizia provinciale, che potrà avvalersi del personale abilitato alla caccia di selezione.

Nel proprio regolamento per la disciplina della caccia di selezione, la Provincia di Bergamo individua le caratteristiche che un selvatico deve possedere perché l’abbattimento sia definito sanitario:

  • lacrimazione abbondante o opacamento di uno o entrambi gli occhi;
  • evidente sottopeso, corporatura gracile, stato cachettico, segni di denutrizione accompagnati da pelo arruffato, palese ritardo di muta o evidenti parti del corpo prive di pelo;
  • arti rotti o mancanti;
  • posteriore sporco di deiezioni liquide;
  • evidenti sintomi di patologie infettive o infestive in corso.

“Durante la caccia di selezione, l’accompagnatore deve imporre al cacciatore accompagnato l’abbattimento sanitario di un selvatico […] anche se non corrispondente per sesso e classe di età a quello assegnatogli […]. Nel caso [in cui il selvatico] da abbattere risulti una femmina accompagnata dal piccolo, deve essere prelevato anche quest’ultimo”.

In Provincia di Pavia viene invece classificato sanitario l’abbattimento di un selvatico quello “con evidenti sintomi di deficit bio-fisico”: in tal caso è previsto l’abbattimento immediato a prescindere dalla classe d’età e di sesso. In tal caso, i selvatici abbattuti devono essere conferiti ai centri di controllo individuati a livello comprensoriale per essere sottoposti alla valutazione della polizia provinciale o del personale incaricato dalla Provincia e agli eventuali accertamenti sanitari da parte del veterinario competente per territorio.

In provincia di Sondrio il selvatico soggetto ad abbattimento sanitario è quello che presenta:

  • chiari sintomi di cheratocongiuntivite (lacrimazione abbondante e purulenta di uno o entrambi gli occhi, opacamento dell’occhio che a distanza appare bianco, perforazione della cornea e perdita dell’occhio);
  • estese porzioni del corpo prive di pelo, con pelle nuda presentanti caratteristiche simili a quelle della rogna.

In tal caso, il selvatico abbattuto dovrà essere sottoposto intero al controllo della Provincia che, se l’abbattimento è ritenuto sanitario, dispone la restituzione del trofeo al Comitato di gestione e la vendita delle carni se commestibili: i prelievi sanitari non sono conteggiati ai fini del piano di abbattimento.

Si calcola o no?

Nelle proprie direttive per il prelievo di cervidi e bovidi, la Provincia di Verona stabilisce che, in assenza dei Centri di raccolta (o di sosta), “in caso di abbattimento di esemplari visibilmente menomati e defedati all’interno dei periodi stabiliti per ciascuna classe di sesso ed età, il [selvatico] dovrà essere messo a disposizione del personale del corpo di polizia provinciale per gli opportuni accertamenti sanitari. L’abbattimento per motivi sanitari di [selvatici] non rientranti nel piano, o se effettuati al di fuori del periodo corrispondente alla relativa classe d’età e di sesso, potrà essere effettuato solo dal personale della polizia provinciale o da altro personale individuato dal Comprensorio o Atc, purché direttamente coordinato in loco dalla polizia provinciale”.

Pertanto, l’abbattimento di animali defedati al di fuori del piano di abbattimento assegnato non viene consentito, se non dopo che sia stata accertata l’esistenza dei presupposti necessari da parte della polizia provinciale e del veterinario responsabile di zona e comunque a seguito dell’approvazione di un idoneo provvedimento di integrazione del piano precedentemente assegnato.

In provincia di Vicenza, invece, è consentito l’abbattimento del selvatico menomato, ferito o malato; di norma (Atc 2 Vicenza Nord) questi selvatici non sono conteggiati nel numero di quelli assegnati. Per ogni uscita è inoltre consentito prelevare un solo esemplare per motivi sanitari, fatto salvo il caso in cui risulti necessario l’abbattimento della femmina con i piccoli. Nel confermare l’obbligo del conferimento ai servizi veterinari o all’Istituto Zooprofilattico dei selvatici “prelevati sui quali siano riscontrati segni di malattie, infezioni o malformazioni”, l’Atc 1 Vicenza Sud prevede l’obbligo di fornire alla Provincia e agli organi sanitari, “ogni collaborazione richiesta relativamente alla raccolta di dati statistici e biometrici, alla vigilanza sanitaria e all’attuazione di ricerche scientifiche”.

Comunicare

In Toscana, nel proprio disciplinare per la caccia di selezione ai cervidi e ai bovidi l’Atc 6 Grosseto Nord stabilisce per il cacciatore di selezione l’obbligo di abbattimento dei selvatici malformati o con gravi problemi di salute, così rappresentati: “maschi parruccati (lesioni permanenti dei testicoli); con arti rotti o mancanti; con evidente, abbondante e purulenta lacrimazione di uno o di entrambi gli occhi; con posteriore sporco di deiezioni liquide”.

Il selvatico abbattuto per motivi sanitari dovrà essere fatto visionare, anche tramite invio di documentazione fotografica, al responsabile del distretto che dovrà avvisare l’Atc e il Servizio territoriale regionale, che predisporrà la verifica.

“Il Servizio territoriale regionale valuterà caso per caso se sottoporre il selvatico abbattuto a ispezione veterinaria o recapitarlo all’Istituto zooprofilattico per gli accertamenti di rito”.

L’Atc Pistoia individua invece nei maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli) e nei cervidi e bovidi che presentino gravi ed evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento e che compromettano in modo evidente le normali attività i selvatici che, nei tempi consentiti dal calendario, possono essere abbattuti per motivi sanitari indipendentemente dall’assegnazione.

Ogni abbattimento sanitario dovrà essere comunque visionato da un tecnico faunistico incaricato dall’Atc: questi abbattimenti sostituiscono quello del selvatico assegnato.

La Provincia di Siena prevede infine che “in caso di abbattimento di [selvatico] malformato o in cattivo stato sanitario, comunque appartenente alla classe di abbattimento assegnata, il selecontrollore prima di procedere alle operazioni di macellazione è tenuto ad avvertire il presidente della commissione di supporto organizzativo e a sottoporre il selvatico a verifica da parte del presidente stesso o di un suo incaricato. Il presidente, anche sulla scorta del rapporto del suo incaricato, provvedere a redigere un sintetico rapporto scritto all’Atc e all’amministrazione provinciale nel quale deve esprimersi circa la correttezza dell’abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore è riconosciuta una prestazione d’opera”.

Gli esempi soprammenzionati evidenziano modalità di gestione del prelievo sanitario abbastanza uniformi e che, generalmente, riconoscono al cacciatore la possibilità di effettuare il prelievo sanitario, in periodo di caccia, su selvatici evidentemente menomati, traumatizzati o affetti da evidenti patologie, anche al di fuori del piano di abbattimento assegnato, senza dover chiedere l’autorizzazione alla Provincia o senza il consenso del veterinario competente per territorio. Alcune Regioni e Province hanno definito nei propri regolamenti, recepiti poi dagli Atc e dai Comprensori alpini, le caratteristiche che il selvatico deve possedere, anche se spesso in modo sommario e generico, perché l’abbattimento possa essere definito sanitario. Laddove sono attivi i centri di sosta viene infine demandata al responsabile tecnico la certificazione di abbattimento sanitario e la successiva comunicazione alla Provincia e all’Asl competente per gli adempimenti di competenza.