La Commissione europea ha diffuso un documento con cui chiarisce come interpretare gli articoli 5 e 9 della Direttiva uccelli.
In attesa di completare un’analisi approfondita, la Face dà una valutazione positiva al documento con cui, confermando «il proprio approccio pragmatico», la Commissione europea chiarisce come interpretare gli articoli 5 e 9 della Direttiva uccelli, che non cambia in nessuna parte dell’articolato, tantomeno nei passaggi che si riferiscono alla caccia.
Nell’ottica della Commissione, segnala la Face, l’eventuale rischio residuo non costituisce di per sé una violazione dell’articolo 5: ciò, insieme all’eliminazione di «diversi elementi controversi» presenti nelle vecchie bozze, «garantisce una maggiore certezza giuridica per le attività legittime di gestione del territorio, conservazione e caccia svolte nel rispetto della legge».
Inoltre, commentando l’articolo 9 la Commissione europea propone chiarimenti ed esempi pratici sull’applicazione delle deroghe per gli uccelli che causano danni all’agricoltura e alla pesca: «[destano] particolare interesse» nota la Face «i riferimenti espliciti alle deroghe, basate sulle rotte migratorie, per le oche facciabianca e i cormorani».
Non perdere le ultime notizie di caccia e i test di ottiche, armi e munizioni sul portale web di Caccia Magazine.
















