Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso contro la delibera che consente la caccia in deroga al fringuello e allo storno.
Alla luce «dei migliori dati disponibili» e nel rispetto «del principio della sostenibilità del prelievo proposto», le piccole quantità di storni e di fringuelli ai quali la giunta regionale della Lombardia ha autorizzato la caccia in deroga «non creano rischi significativi d’impatto demografico»: pertanto il Tar (ordinanza 1068/25) ha respinto il ricorso cautelare promosso da Lac, Lav, Lndc, Lipu, Wwf ed Enpa, segnalando che manca «il requisito del pregiudizio grave e irreparabile».
Oltre alla Regione Lombardia, al ricorso s’erano opposti sia la presidenza del consiglio e l’Ispra, che le piccole quantità prelevabili le ha calcolate (l’ha costretto una sentenza del Consiglio di Stato), sia Annu migratoristi, Federcaccia e Associazione cacciatori lombardi.
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