Anticipata la chiusura della caccia a turdidi e uccelli acquatici in Veneto

Anticipata la chiusura della caccia a turdidi e uccelli acquatici in Veneto: due germani reali in ambiente acquatico
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Ricorso accolto in parte: in Veneto cambia la data di chiusura della caccia ai turdidi e ad alcuni uccelli acquatici.

Cesena, tordo bottaccio e tordo sassello il 10 anziché il 20 gennaio, alzavola, canapiglia, codone, germano reale, folaga e gallinella d’acqua il 20 anziché il 31: accogliendo in parte il ricorso della Lac (resta immutata la durata della stagione per beccaccino, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moriglione e porciglione), il Tar del Veneto (sentenza 1990/2023) ha deciso d’anticipare la chiusura della caccia ai turdidi e ad alcuni uccelli acquatici nel territorio di competenza.

Le argomentazioni della giunta regionale non sono infatti abbastanza solide da superare i rilievi opposti dal parere dell’Ispra, che si basa sui key concept per la migratoria; del rapporto dell’Euring, più volte utilizzato per motivare le scelte difformi, dovevano essere attestati sia il grado d’accreditamento scientifico sia la solidità tecnica.

Il Tar ha però considerato infondata la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità della legge statale 157/92 (articolo 18) e della legge regionale 50/93 (articolo 16), respingendo in questa parte il ricorso della Lac che sosteneva che, visto che è uno solo il contingente d’uccelli migratori che attraversa l’Italia, uno solo dovrebbe essere il calendario venatorio a livello nazionale.

Ma la scelta di demandare alle Regioni la definizione del calendario rientra nella discrezionalità politica del legislatore; elencando le specie cacciabili e circoscrivendone il prelievo a un arco temporale ben definito, la legge 157/92 tutela adeguatamente la fauna, salvaguardata inoltre dai pareri dell’Ispra che garantiscono un indirizzo uniforme e un’applicazione omogenea delle norme.

Nella pianificazione venatoria le Regioni hanno anzi un ruolo chiave perché possono contestualizzare l’azione amministrativa calandola nelle specifiche realtà locali, potere di cui evidentemente un calendario venatorio nazionale sarebbe privo.

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