Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso cautelare contro il calendario venatorio regionale.
Le contestazioni non risultano circostanziate sul piano tecnico, né sono «idonee a confutare le elaborazioni scientifiche» prodotte dalla giunta regionale, perché non adducono «dati di pari attendibilità e specificità territoriale» e si limitano a riproporre il parere dell’Ispra: su questa base il Tar della Lombardia (ordinanza 948/26) ha respinto il ricorso cautelare promosso da Lac, Lav, Lndc, Lipu, Wwf e Oipa contro il calendario venatorio della Lombardia, difeso da Federcaccia, Libera Caccia, Arcicaccia, Enalcaccia, Anuu migratoristi e Acl.
Nel dettaglio, il Tar segnala che per motivare le due giornate integrative di caccia alla migratoria a ottobre e novembre la Regione si è servita delle serie storiche 2002-2024, sulla base delle quali ha potuto documentare un calo «significativo e costante» sia del numero dei cacciatori titolari di appostamento fisso (-38,7% tra il 2011 e il 2025), sia dei prelievi effettivi: sul totale delle popolazioni che si stima nidifichino in Europa la Lombardia incide pochissimo (0,58% sul tordo sassello, 0,61% sulla cesena, 1% sul tordo bottaccio).
In parallelo, considerata la presenza di misure di contingentamento e di monitoraggio e l’eventuale sospensione del prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite, il prelievo della pavoncella è compatibile col piano di gestione nazionale.
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