Annullando la delibera che aveva consentito la caccia in deroga allo storno e al fringuello, il Tar della Lombardia ha fornito indicazioni per le stagioni future.
In Lombardia rischia d’avere poco futuro la caccia in deroga allo storno e al fringuello: dando seguito alla sospensione disposta dal Consiglio di Stato, il Tar della Lombardia (seconda sezione, sentenza 976/26) ha accolto il ricorso di Lac, Lav, Lndc, Lipu, Wwf ed Enpa, sospeso la delibera con cui la giunta Fontana aveva autorizzato la pratica, e fornito indicazioni per le prossime stagioni («l’amministrazione deve […] adottare provvedimenti che non diano luogo a un contrasto o a un’elusione del giudicato»).
Su tre argomentazioni aveva fatto forza la giunta regionale per tentare di dimostrare l’inesistenza d’altre soluzioni soddisfacenti, requisito necessario per attivare la deroga: l’assenza d’alternative per l’esercizio di una forma di caccia così tipica; il dovere di salvaguardare «un retaggio storico-culturale»; l’effetto benefico di questa forma di caccia grazie agli interventi di miglioramento ambientale ai quali si sarebbero dedicati i cacciatori.
Tre argomentazioni poco convincenti
Da nessuna delle tre il Tar si dice convinto. La sentenza ruota intorno al principio che l’esistenza di specie d’uccelli ordinariamente cacciabili in Italia costituisce di per sé una soluzione soddisfacente: sostenere il contrario equivarrebbe a dire che ogni singola preferenza venatoria giustificherebbe il prelievo di una specie protetta.
Per dare consistenza alla propria argomentazione la Regione avrebbe dovuto semmai dimostrare che nelle aree d’interesse le specie cacciabili sono assenti o estremamente rarefatte, o che esiste un’incompatibilità oggettiva tra le modalità di caccia e le caratteristiche del territorio.
La deroga, scrive il Tar, serve non a «garantire la massima soddisfazione» di «ogni singola e specifica tradizione venatoria» ma a «consentire un prelievo misurato in circostanze eccezionali e rigorosamente motivate, la prima delle quali è proprio [l’assenza] d’alternative». Per legittimare la deroga non è sufficiente appellarsi alla tradizione, anche perché andrebbe dimostrato che non la si può salvaguardare con l’esercizio della caccia ad altre specie.
Infine, il Tar valuta «del tutto inconsistente» la terza argomentazione: gli interventi dei cacciatori «appaiono funzionali più ad attirare l’avifauna verso il sito d’abbattimento che a un reale e disinteressato beneficio ambientale», del quale peraltro non si prevede verifica.
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