Sede redigente e referente: che cos’è successo alla riforma della legge sulla caccia?

Sede redigente e referente: che cos’è successo alla riforma della legge sulla caccia? Ignazio La Russa, presidente del Senato
Ignazio La Russa, presidente del Senato • © Alessia Pierdomenico / shutterstock

Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato esamineranno la riforma della legge sulla caccia in sede referente, non più redigente.

In Senato la riforma della legge sulla caccia seguirà le procedure canoniche, ossia esame in commissione (sono iniziate le audizioni) e relazione all’aula, che prima del voto potrà discutere ed emendare l’articolato: in trenta parole si riassume così la decisione di modificare i lavori delle commissioni (ottava e nona, Ambiente e Agricoltura, quelle coinvolte), convocate in sede non più redigente, ma referente.

Secondo l’articolo 28 del regolamento del Senato, oltre che in sede deliberante e consultiva le commissioni si riuniscono «in sede redigente per l’esame dei disegni di legge da sottoporre all’assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l’esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all’assemblea».

L’articolo 36 autorizza il presidente a far lavorare le commissioni in sede redigente, riservando «all’assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto»; in questo caso (articolo 42) in aula possono parlare soltanto il relatore e i rappresentanti del governo.

Si torna alla procedura normale (è quello che è accaduto) qualora ne facciano richiesta «il governo, o un decimo dei componenti del Senato», cioè venti senatori, o «un quinto dei componenti della commissione».

Oltre a rappresentare un successo per le opposizioni, questo meccanismo, che – è indubbio – offre garanzie maggiori, rallenta l’esame del provvedimento: è inevitabile che i tempi si dilatino.

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