La decade di sovrapposizione non è applicabile in automatico: il Tar del Veneto ha confermato l’obbligo di anticipare al 19 gennaio la chiusura della caccia a tre specie d’uccelli acquatici (canapiglia, gallinella d’acqua, germano reale) e al tordo sassello.
Gli studi allegati alla delibera sono troppo vecchi, dunque non adeguati a dimostrare che per tutte e quattro le specie la migrazione prenuziale inizi al termine della terza decade di gennaio, ipotesi necessaria per sfruttare la cosiddetta sovrapposizione con la coda della stagione venatoria: pertanto il Tar del Veneto (ordinanza 79/26) ha confermato quanto già deciso a fine dicembre sul ricorso promosso da Lac, Lav, Lndc, Lipu e Oipa contro il calendario regionale, e anticipato dal 31 al 19 la data di chiusura della caccia a tre specie d’uccelli acquatici (canapiglia, gallinella d’acqua, germano reale) e al tordo sassello.
È una decisione in linea col parere dell’Ispra, che non aveva dato peso alle motivazioni (buona la conservazione di tutte e quattro le specie; elevato il numero di coppie nidificanti in Europa; nessuna segnalazione di confusione con specie protette) addotte dalla giunta regionale per motivare l’allungamento della stagione fino a fine mese.
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