Ricorso non notificato all’Eps: il Tar ha rinviato al 12 febbraio la propria decisione sul calendario venatorio del Veneto.
Se non ci saranno sorprese – ipotizzarle è impossibile – il calendario venatorio attualmente in vigore in Veneto (rispetto a quello delineato dalla giunta regionale allora in carica, al vertice Luca Zaia, a inizio settembre era saltato il moriglione) resterà valido fino alla fine della stagione: il Tar, infatti, ha rinviato (ordinanza 2281/25) al 12 febbraio la decisione sul ricorso di Lac, Lav, Lndc, Lipu e Oipa.
La ragione è strettamente formale: con la nuova formulazione dell’articolo 18 la legge 157/92 qualifica le associazioni venatorie riconosciute come «parti necessarie del giudizio», e all’Ente produttori selvaggina (non è andata a buon fine la consegna della raccomandata con ricevuta di ritorno «per l’irreperibilità del destinatario», indicazione «riportata nella cartolina di ricevimento allegata agli atti») nessuno ha notificato il ricorso. Per farlo, «a pena d’improcedibilità», le cinque sigle hanno tempo fino a giovedì prossimo, l’11 dicembre.
In questo bimestre il Tar «acquisirà agli atti» la versione aggiornata del documento Key concepts per la migratoria, «che costituisce il riferimento scientifico e normativo in base al quale l’Ispra ha fornito il parere prodromico all’approvazione del calendario venatorio e [la giunta regionale] ha individuato le date di apertura e chiusura della caccia».
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