Mancata notifica all’Eps: il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla data di chiusura della caccia al germano reale.
Da un anno la legge prevede che la notifica di un ricorso contro un calendario regionale debba arrivare a tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale: le sigle ambientaliste che puntavano ad anticipare la data di chiusura della caccia al germano reale in Veneto, dal 31 al 19 gennaio, non hanno raggiunto l’Eps, e dunque il Tar (sentenza 2422/25) ha dichiarato improcedibile la richiesta.
Dopo aver visto la raccomandata con ricevuta di ritorno tornare indietro annotata con l’indicazione «irreperibile / trasferito», le associazioni che hanno promosso il ricorso hanno cercato di contattare l’Eps inviandogli una pec per la quale però si sono servite di «un indirizzo non presente nei registri pubblici», modalità «non idonea a perfezionare la notificazione»: prima dell’impiego di forme alternative, infatti, la normativa impone di contattare il legale rappresentante.
La giurisprudenza è chiara: l’assenza di quelle che la legge definisce «parti necessarie» del processo amministrativo è «condizione di procedibilità, e la sua omissione comporta l’inammissibilità del ricorso».
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