Il Tar: legittima la riduzione dei tempi per impugnare i calendari venatori

Il Tar: legittima la riduzione dei tempi per impugnare i calendari venatori - tordo sassello
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Il Tar del Veneto non ravvisa profili di sospetta incostituzionalità nella decisione di aver ridotto a trenta giorni il tempo per impugnare i calendari venatori.

Completamente legittimata dal potere discrezionale del legislatore, la scadenza di trenta giorni per impugnare i calendari venatori non è irragionevole, né «rende impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa»: con questa motivazione il Tar del Veneto (sentenza 1539/25) ha respinto la richiesta di Lac, Lav, Lndc, Lipu e Oipa, che gli avevano chiesto di portare davanti alla Consulta la nuova formulazione dell’articolo 18 della legge 157/92 (il parlamento l’ha modificato con l’ultima legge di bilancio, la terza del governo Meloni) sollevando la questione di legittimità costituzionale.

Per gli animalisti la scadenza anticipata risponde «non a un interesse pubblico, quanto piuttosto alla sola finalità di rendere molto più difficoltosa l’impugnazione del calendario venatorio».

È opposta la lettura del Tar: considerato che la legge 157/92 impone alle Regioni di approvare il calendario venatorio entro il 15 giugno e che d’agosto è in vigore «la sospensione feriale dei termini processuali», aver ridotto a trenta giorni la scadenza per il ricorso «è funzionale a pervenire a una decisione, quantomeno in sede cautelare, in tempo utile per l’inizio dell’attività venatoria», e dunque «a dare stabilità all’assetto».

Lac, Lav, Lndc, Lipu e Oipa avevano presentato in ritardo il ricorso contro la delibera con cui per ogni settimana d’ottobre e di novembre la giunta Zaia ha autorizzato due giornate aggiuntive per la caccia alla migratoria da appostamento: date le premesse, per una decisione di merito non c’è stato margine.

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