Il piano straordinario di gestione della fauna resiste al vaglio del Tar

Il piano straordinario di gestione della fauna resiste al vaglio del Tar - cinghiale
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Il Tar del Lazio ha respinto le parti principali del ricorso formulato dalle associazioni ambientaliste e animaliste contro il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Alcuni passaggi perdono efficacia, e uno un certo impatto ce l’ha (non si può commissariare un Parco in caso d’inadempienza del gestore: è una previsione contraria al principio d’autonomia dell’ente), ma sull’impianto generale c’è la convalida: il Tar del Lazio (sentenza 4460/26) ha accolto solo in parti marginali il ricorso col quale Lav, Enpa, Wwf, Lipu, Oipa, Leidaa e Lndc gli avevano chiesto di smontare il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica predisposto dal governo Meloni nell’estate 2023.

Fondamento legislativo del piano è, infatti, l’articolo 19-ter della legge 157/92, sulla costituzionalità del quale peraltro non ci sono dubbi (dunque niente rinvio alla Consulta, a differenza di quanto accaduto al comma con cui la legge di bilancio 2023 ha ripristinato il comitato faunistico-venatorio); e per rendere efficaci le operazioni di contenimento della fauna quest’articolo si riferisce «ad abbattimento e cattura, gli strumenti più cruenti a disposizione»: pertanto è legittimo, scrive il Tar, che – nel rispetto delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli – i metodi alternativi non trovino applicazione prioritaria. Semmai, «disciplinandone l’impiego» il piano aggiunge un ulteriore livello di tutela al quadro definito dalla legge.

Del capitolo su cattura e abbattimento è illegittimo un solo paragrafo – irrilevante per i cacciatori -, quello che estende l’obiettivo d’eradicazione indiscriminata dalle sole specie esotiche a quelle parautoctone, ossia «giunte per intervento – intenzionale o accidentale – dell’uomo e quindi naturalizzate [prima del] 1500».

L’impianto è solido

All’interno di questo quadro il Tar considera efficace la selettività nei confronti delle specie non target: non c’è niente che contrasta col diritto comunitario, tocca semmai ai piani regionali adottare le dovute cautele necessarie a non danneggiare le specie protette.

Non trovano sbocco neppure le contestazioni sulle deroghe per il lupo, sul quale peraltro la normativa sta cambiando, e sui metodi considerati legittimi per contenere la diffusione del cinghiale: è lecita la braccata (peraltro, circoscrivendola alle aree agricole con vegetazione limitata e ai territori nei quali si registra una forte concentrazione della specie, il piano prevede di per sé limitazioni), così com’è lecito il recupero delle carcasse anche in zone e periodi in cui è in vigore il divieto di caccia.

Oltre che sul commissariamento dei parchi, su un altro passaggio le associazioni ambientaliste e animaliste trovano soddisfazione: il Tar stabilisce che, se non direttamente legati alla caccia (esempio limpido: il trasporto delle armi), i divieti previsti dalla legge 157/92 e dai regolamenti che attuano le direttive Uccelli e Habitat debbano valere anche per le operazioni di controllo faunistico. Un po’ pochino per salutare l’esito del ricorso come un successo.

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