I moderatori di suono per la caccia di selezione al cinghiale?

I moderatori di suono per la caccia di selezione al cinghiale? cinghiale nel bosco, vista frontale
© David Kalosson / shutterstock

Il decreto che contiene le misure per l’eradicazione della peste suina africana dalla Calabria apre all’impiego dei moderatori di suono sia per il controllo sia per la caccia di selezione al cinghiale.

Ci se n’accorge solo se si leggono con attenzione tutte le pagine dell’allegato B, uno dei tre che accompagnano il decreto firmato da Roberto Occhiuto, non come presidente della giunta ma come commissario ad acta per il rientro dei disavanzi della sanità regionale, sul piano d’eradicazione della peste suina africana dalla Calabria: nelle zone di restrizione I e II oltre a dispostivi «a immagine termica, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotati di telemetro laser» sono ammessi, sia per il controllo sia per la caccia di selezione al cinghiale, «strumenti di attenuazione del rumore», i cosiddetti moderatori di suono.

È un’apertura su cui è inevitabile riflettere: è vero che il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna (è comparso sulla Gazzetta ufficiale numero 152 dello scorso 1° luglio) li cita esplicitamente; ma all’articolo 2 la legge 110/75, che nessuno ha ancora emendato, vieta «la fabbricazione, l’introduzione nel territorio statale e la vendita» di «ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo» a meno che non sia destinato all’esportazione o «alle forze armate e ai corpi armati». Allo stesso modo la legge 157/92 (articolo 21, primo comma, lettera u) impedisce a chiunque «di usare armi da sparo munite di silenziatore».

È vero che il decreto riporta l’intestazione della presidenza del consiglio dei ministri, che dunque l’ha vagliato; ma resta comunque necessario un chiarimento urgente, considerata la contraddizione (evidente, o quantomeno apparente) con ben due norme di rango superiore.

Per il depopolamento del cinghiale

L’obiettivo del piano è il depopolamento del cinghiale dal territorio regionale, nelle zone di restrizione «senza limiti qualitativi o quantitativi»: gli abbattimenti (si stima fino a 100.000) possono essere effettuati dopo una cattura in trappola o recinto, da appostamento fisso (calibro superiore a 6,5 mm, obbligatoria l’ottica; consentito l’uso d’attrattivi alimentari) o in girata, tecnica nella quale il conduttore del cane limiere può essere accompagnato da un massimo di dodici bioregolatori, che possono impiegare anche il fucile a canna liscia.

A differenza della zona di restrizione II, dove però restano praticabili le altre forme di caccia anche con i cani, nella zona di restrizione I è consentita anche la braccata (minimo dieci cacciatori), che si valuta se estendere fino al 31 marzo e, «in casi e contesti particolari», autorizzare anche nelle aree protette.

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