La Consulta dovrà valutare la costituzionalità dell’articolo di legge che consente al ministro di servirsi di un proprio decreto per nominare i consiglieri del comitato faunistico-venatorio, dal quale restano escluse alcune associazioni nazionali.
La storia non s’è conclusa in primo grado, davanti al Tar del Lazio, e neppure in appello, visto che il Consiglio di Stato (sesta sezione, ordinanza 1336/26), ritenendone dubbia la costituzionalità, ha deciso di rinviare alla Consulta il comma 453 del primo articolo della legge di bilancio 2023, quello che ha autorizzato il ministro dell’Agricoltura a servirsi di un decreto per ricostituire il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e che l’Arcicaccia, rimasta esclusa, contesta da anni.
Sono due le ragioni che fanno ipotizzare la possibile incostituzionalità del provvedimento: innanzitutto la cosiddetta delegificazione, ossia la mossa che delega a un decreto («ad atto non normativo, e perfino non regolamentare», nel senso che non è un regolamento) «la disciplina di un ambito di portata generale e astratta», peraltro rendendo impossibile alla giustizia amministrativa «esercitare il controllo necessario».
È fragile anche il passaggio che concede al ministro «un raggio d’azione illimitato» nella nomina dei consiglieri del comitato faunistico-venatorio, dal quale possono restare fuori «rappresentanti d’intere categorie», a partire da alcune associazioni nazionali (al momento sono presenti soltanto tre: Federcaccia, Libera Caccia ed Enalcaccia): in questo modo, «in assenza di parametri legislativi sufficientemente specificati», si rischia «un sacrificio sproporzionato» dei principi costituzionali «di rappresentatività, proporzionalità e parità» invocati dall’Arcicaccia.
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