Controlli venatori, la sentenza della Cassazione

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Le guardie giurate zoofile non sono agenti di polizia giudiziaria durante i controlli venatori: lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione.

Le guardie giurate zoofile hanno poteri di polizia giudiziaria solo se hanno a che fare con animali di affezione, non durante i controlli venatori. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 21508/2019) respingendo il ricorso di una guardia assolta dal tribunale di Grosseto e condannata in appello. Se una guardia giurata zoofila si presenta come agente di polizia giudiziaria durante i controlli venatori, viola l’articolo 347 del codice penale. Ossia usurpa una funzione pubblica. La pronuncia è interessante perché scioglie un nodo precedentemente stretto proprio dalla Cassazione, che in passato si era espressa in due modi diversi.

Il cuore della sentenza della Cassazione sui controlli venatori

La legge 189 del 2004 sul maltrattamento animale “prevede che ‘la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali [sia] affidata anche, con riguardo agli animali di affezione […], alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute’. Ora”, scrive la Cassazione, “è di tutta evidenza che l’avverbio ‘anche’ è stato utilizzato dal legislatore con riferimento ‘alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute’ […] e non con riferimento alla frase ‘con riguardo agli animali di affezione’”. Ne consegue che una guardia venatoria zoofila non possa qualificarsi come agente di polizia giudiziaria quando non vigila sul maltrattamento animale.