Caccia nei fondi privati, la sentenza del Tar sull’obiezione di coscienza dei proprietari

Caccia nei fondi privati, la sentenza del Tar sull’obiezione di coscienza dei proprietari
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L’obiezione di coscienza non è un motivo valido per vietare la caccia nei fondi privati.

La legge 157/92 tutela non soltanto la caccia («attività sicuramente priva di copertura costituzionale»), ma specifici interessi pubblici: pertanto è impossibile considerare l’obiezione di coscienza dei proprietari come un motivo valido per vietarne l’esercizio nei fondi privati (la consente l’articolo 842 del codice civile).

Lo ha deciso il Tar dell’Emilia Romagna (sentenza 321/2024) respingendo il ricorso di A.B., affiancata in giudizio da due associazioni animaliste (Lega nazionale per la difesa del cane, Animal liberation antivivisezione diritti degli animali), contro la decisione degli uffici regionali, che non avevano accolto la domanda di sottrarre all’attività venatoria i suoi terreni, dove non sono presenti colture ad alta specializzazione danneggiabili dai cacciatori.

Il fondo si trova infatti in un’area vocata alla presenza di ungulati, caratteristica «che richiede grande attenzione e continua gestione»: è infatti necessario limitare la loro espansione nelle aree agricole adiacenti, dove potrebbero provocare danni alle colture vanificando gli obiettivi gestionali previsti dalla pianificazione.

Come si applica la Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

È vero che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha detto più volte che «il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se [ritiene che esercitarla] si ponga in contrasto con le sue convinzioni personali e morali».

Ma i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non devono essere applicati se contrastano con la Costituzione italiana. Per il Tar è questo il caso: la caccia nei fondi privati ha a che fare col dovere di solidarietà (articolo 2), con la tutela dell’ambiente (articolo 9) e con la funzione sociale della proprietà (articolo 42).

In caso contrario, spinto da ragioni «puramente etiche» ogni proprietario potrebbe sottrarre i propri fondi alla caccia «compromettendo gli interessi pubblici sottesi alla pianificazione».

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