Il Tar della Lombardia ha annullato la nomina delle cariche del Comprensorio alpino Prealpi comasche.
Espressi dalla Federcaccia e dal Cai, l’attuale presidente e quattro consiglieri erano in carica nel momento in cui, prendendo atto delle dimissioni della maggioranza, due anni fa la Regione Lombardia aveva disposto il commissariamento del comitato di gestione: pertanto, rilevando la violazione dell’articolo 30, comma 14 bis, della legge regionale 26/93, il Tar della Lombardia (sentenza 2533/25) ha accolto il ricorso di dodici soci del Comprensorio alpino Prealpi comasche (li ha rappresentati l’avvocato Giovanni Carpani) e annullato il verbale di nomina del comitato di gestione.
La normativa infatti è chiara: la legge 26/93 recita che «i [consiglieri] in carica al momento di un commissariamento non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo […] e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni».
Normativa chiara
Il Tar segnala che il presidente (era rimasto lo stesso) e i quattro consiglieri facevano parte del consiglio commissariato; e, anche se dimessi (nel 2023 erano sorti «contrasti insormontabili» su questioni «sia contabili sia faunistiche»), nel momento del commissariamento erano ancora in carica, perché le associazioni che li avevano designati non avevano indicato i sostituiti; infatti «la sostituzione del componente dimissionario è un atto che si rende necessario per garantire la continuità dell’attività […] del comitato, sicché il dimissionario opera in proroga fino al momento della sua sostituzione o, come nel caso in esame, di dimissioni plurime, fino al commissariamento».
Il Tar ha approfittato dell’occasione per ribadire che è lecito ricorrere alla giustizia amministrativa per sciogliere controversie di questo tipo: nel 2021 la Cassazione a sezioni unite ha detto che Atc e Comprensori alpini «costituiscono strutture associative senza scopo di lucro che svolgono compiti di natura pubblicistica trascendenti la dimensione puramente privata»; dunque gli atti di nomina di presidente e componenti dei comitati di gestione «sono atti amministrativi» connessi a «poteri di gestione per lo svolgimento dei compiti di natura pubblicistica».
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