Il Tar della Lombardia ha considerato illegittima la mancata risposta dell’Ispra sul calcolo delle piccole quantità di peppole, frosoni e pispole prelevabili nel regime di caccia in deroga.
Una mancata risposta non può equivalere a una risposta negativa, neppure se si sostiene che la si sarebbe dovuta dedurre in via implicita considerato che tutte quelle positive erano arrivate a destinazione: pertanto il Tar (sentenza 814/26; in attesa della pubblicazione sul sito ufficiale ne danno notizia Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e la Federcaccia di Magenta) ha considerato illegittimo il silenzio dell’Ispra sulla richiesta di calcolare le cosiddette piccole quantità di peppole, frosoni e pispole prelevabili in Lombardia nel regime di caccia in deroga.
La risposta dovrà arrivare entro un mese: anche se ormai la stagione venatoria s’è conclusa, la Regione Lombardia ne ha diritto, visto che «il silenzio serbato dall’Ispra potrebbe aver avuto ricadute negative sugli introiti della tassa annuale per l’esercizio venatorio o per l’appostamento fisso, e cagionato un danno consistente [per] l’impiego inutile [dei lavoratori coinvolti]» nell’analisi degli studi e nella redazione della domanda.
È chiaro che la sentenza non fornisce nessuna garanzia per la prossima stagione, per la quale la procedura dovrà iniziare da principio; peraltro, negli scorsi mesi in Lombardia la storia della caccia in deroga ha avuto sviluppi tribolati anche per le due specie, storno e fringuello, sulle quali l’Ispra s’era espressa.
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