Il Consiglio di Stato ha stabilito che, se la caccia contrasta con la sua etica, il proprietario di un fondo agricolo può chiedere l’imposizione del divieto.
Se non crea intralcio alla pianificazione faunistico-venatoria, è legittimo che sulla base di convinzioni «etiche e morali» il proprietario chieda all’amministrazione regionale d’imporre il divieto di caccia nel fondo agricolo di competenza.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 895/26) accogliendo l’appello presentato da A.B., comproprietaria di un fondo nel comune di Riolo Terme (Ra), e da due associazioni animaliste: pertanto risulta superata la decisione del Tar dell’Emilia-Romagna, che sette anni fa s’era espresso in senso contrario.
La legge 157/92, scrivono i giudici della sesta sezione, non definisce casi tassativi che soli possono legittimare la richiesta di vietare la caccia: dunque è sbagliato circoscriverli alla tutela di particolari colture agricole («specializzate, a fini di ricerca o sperimentazione») e d’attività «di rilevante interesse economico, sociale e ambientale»; se non s’ostacola la pianificazione, unica «condizione negativa», per chiedere l’imposizione del divieto ci si può appellare anche «a ragioni etiche e morali contemplate dalla giurisprudenza» della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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