È legittimo l’ampliamento delle aree contigue al Parco nazionale dell’Alta Murgia: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Arcicaccia Puglia.
D’intesa con l’organismo di gestione, le Regioni hanno il potere di perimetrare le aree protette e di disciplinare al loro interno «caccia, pesca, attività estrattive e [misure] per la tutela dell’ambiente»: per questa ragione il Consiglio di Stato (sentenza 7437/25) ha deciso di respingere l’appello presentato dall’Arcicaccia contro la decisione del Tar della Puglia (il ricorso lo avevano firmato anche Cpa, Anuu, Enalcaccia e Italcaccia) sull’ampliamento delle aree contigue al Parco nazionale dell’Alta Murgia; la giunta regionale lo aveva disposto con una delibera del novembre 2021.
Nella sentenza, inoltre, si legge che non è corretto dire che la delibera sarebbe dovuta passare da una procedura di valutazione ambientale strategica (Vas): ampliare l’estensione delle aree contigue, infatti, non implica in alcun modo «un deterioramento ambientale e faunistico» del territorio, neppure in una sua parte.
Nelle aree contigue la legge 394/91, quella su parchi naturali e aree protette, dispone (articolo 32, comma 3.1) che si possa consentire la caccia soltanto nella forma controllata, ossia riservata ai soli residenti; il Consiglio di Stato chiarisce che la regolamentazione può non essere contestuale alla definizione del perimetro.
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