Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Provincia di Sondrio, che contestava la sentenza del Tar sull’individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie.
Non conta la configurazione del suo territorio, che rientra interamente nell’area alpina di maggior tutela: anche la Provincia di Sondrio, che in materia venatoria gode d’una sorta d’autonomia, è tenuta a individuare i valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna, e a sottoporli a tutela assoluta imponendo il divieto di caccia nel raggio di un chilometro; lo prevede l’articolo 21 della legge 157/92, basandosi sulla quale la sesta sezione del Consiglio di Stato (sentenza 407/25) ha respinto il ricorso contro quanto deciso in primo grado.
La Provincia di Sondrio riteneva che il Tar avrebbe dovuto scindere la sua situazione da quella del resto della Lombardia, perché sosteneva d’aver «correttamente individuato sul proprio territorio, integralmente alpino, i valichi» montani interessati dalle rotte migratorie; ma la relazione del commissario, che ai due indicati nella delibera ne ha aggiunta un’altra ventina, segnala che le carenze «restano comunque rilevanti». Dunque si procede come già stabilito.
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